ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "ENRICO FALCK"VIA BALILLA, 50 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Accesso civico

Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati: DANIELE LAURENTE DI BIASIO

Recapito telefonico: 02 22470857

PEO: mirc12000g@istruzione.it

PEC: mirc12000g@pec.istruzione.it

Titolare del potere sostitutivo: Direttore Generale dell'USR Lombardia o Dirigente ad esso preposto


L'ACCESSO CIVICO SEMPLICE

L'accesso civico (introdotto dall’art. 5 del Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal Decreto Legislativo 97 del 25 maggio 2016) consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora ne sia stata omessa la pubblicazione sul sito.


Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico deve essere redatta secondo il modulo allegato.

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza.

La richiesta può essere inviata tramite:

  • posta ordinaria all'indirizzo dell'Istituto
  • posta elettronica all'indirizzo e-mail dell'Istituto

  • Il Procedimento

    Il responsabile della trasparenza (il Dirigente Scolastico) entro trenta giorni comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

    In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del Responsabile della Trasparenza, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato in base a quanto disposto dall'art. 2, co. 9-ter della L. 241/1990, che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui allo stesso art. 2, co. 9-ter della L. 241/1990.


    Tutela dell'accesso civico

    La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104



    L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

    Per accesso civico generalizzato (introdotto dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016) si intende il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e/o dati e detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del suddetto decreto legislativo. Come esercitare il diritto

  • La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere redatta secondo il modello allegato
  • La richiesta deve essere indirizzata al Dirigente
  • La richiesta può essere trasmessa alternativamente tramite: posta ordinaria oppure posta elettronica
  • La richiesta di accesso civico è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali);
  • La richiesta non deve essere motivata, ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o dati di interesse per i quali si fa richiesta.

  • Non sono ammesse richieste di accesso civico generiche, in quanto l'amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell'istanza.


    Il Procedimento

    Il Dirigente provvederà ad istruire l'istanza secondo quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., individuando preliminarmente eventuali contro interessati cui trasmettere copia dell'istanza di accesso civico.

    Il contro interessato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione del procedimento resta sospeso; decorso tale termine il Dirigente provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e il Dirigente decidesse comunque di accogliere l’istanza, ha l'onere di dare comunicazione di tale accoglimento al contro interessato e i documenti/dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione. Il comma 7 del citato art. 5 prevede che, nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al contro interessato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

    Contenuti disponibili in Accesso Civico

    REGISTRO DEGLI ACCESSI CIVICI

    Data di ricevimento della richiestaProtocollo di ricevimento della richiestaOggettoTipologiaPresenza di Contro-InteressatiData di rispostaProtocollo della rispostaEsito della risposta
    07/06/20255866Richiesta accesso alle verifiche di Lingua e Letteratura SpagnolaSEMPLICENO04/07/20256608ACCOLTA
    05/07/20246225Istanza di accesso agli atti sig.ra Lucia Aprigliano GENERALIZZATONO15/07/20246339ACCOLTA
    04/07/20246201 Istanza di accesso agli atti dott. Orazio ZappalàGENERALIZZATONO17/07/20246353ACCOLTA
    14/02/20241159ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO MANIFESTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTOGENERALIZZATONO05/03/20241896ACCOLTA
    13/02/20241143Richiesta di accesso agli atti Ardizzone NunziaGENERALIZZATONO13/02/20241143ACCOLTA
    16/10/20236310Richiesta di accesso agli atti GIORGI ILARIA TERESA per convocazioni ADSSGENERALIZZATONO13/11/20237049RIGETTATA
    07/06/20234047Richiesta ACCESSO AGLI ATTI informazioni per lo sviluppo dell'applicazione "Punteggio scuola"GENERALIZZATONO03/07/20234558RIGETTATA
    11/03/20232388ACCESSO AGLI ATTI DI LELLO NICOLASEMPLICENO02/05/20232702ACCOLTA
    22/09/20224515RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - PIETROSANTIGENERALIZZATONO17/10/20224855RIGETTATA

    Ultimo aggiornamento: 27/09/2025 13:03:21
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