ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ARCHIMEDE"VIA G. BONFIGLIO,44 - 92022 CAMMARATA (AG)
Accesso civico

Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati: GIUSEPPINA GUGLIOTTA

Recapito telefonico: 0922-909401

PEO: agis026008@istruzione.it

PEC: agis026008@pec.istruzione.it

Titolare del potere sostitutivo: Direttore Generale dell'USR Sicilia o Dirigente ad esso preposto


L'ACCESSO CIVICO SEMPLICE

L'accesso civico (introdotto dall’art. 5 del Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal Decreto Legislativo 97 del 25 maggio 2016) consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora ne sia stata omessa la pubblicazione sul sito.


Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico deve essere redatta secondo il modulo allegato.

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza.

La richiesta può essere inviata tramite:

  • posta ordinaria all'indirizzo dell'Istituto
  • posta elettronica all'indirizzo e-mail dell'Istituto

  • Il Procedimento

    Il responsabile della trasparenza (il Dirigente Scolastico) entro trenta giorni comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

    In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del Responsabile della Trasparenza, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato in base a quanto disposto dall'art. 2, co. 9-ter della L. 241/1990, che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui allo stesso art. 2, co. 9-ter della L. 241/1990.


    Tutela dell'accesso civico

    La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104



    L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

    Per accesso civico generalizzato (introdotto dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016) si intende il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e/o dati e detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del suddetto decreto legislativo. Come esercitare il diritto

  • La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere redatta secondo il modello allegato
  • La richiesta deve essere indirizzata al Dirigente
  • La richiesta può essere trasmessa alternativamente tramite: posta ordinaria oppure posta elettronica
  • La richiesta di accesso civico è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali);
  • La richiesta non deve essere motivata, ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o dati di interesse per i quali si fa richiesta.

  • Non sono ammesse richieste di accesso civico generiche, in quanto l'amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell'istanza.


    Il Procedimento

    Il Dirigente provvederà ad istruire l'istanza secondo quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., individuando preliminarmente eventuali contro interessati cui trasmettere copia dell'istanza di accesso civico.

    Il contro interessato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione del procedimento resta sospeso; decorso tale termine il Dirigente provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e il Dirigente decidesse comunque di accogliere l’istanza, ha l'onere di dare comunicazione di tale accoglimento al contro interessato e i documenti/dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione. Il comma 7 del citato art. 5 prevede che, nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al contro interessato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

    Contenuti disponibili in Accesso Civico

    REGISTRO DEGLI ACCESSI CIVICI

    Data di ricevimento della richiestaProtocollo di ricevimento della richiestaOggettoTipologiaPresenza di Contro-InteressatiData di rispostaProtocollo della rispostaEsito della risposta
    18/06/20266127Istanza accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990 e s.m. - per mancata ammissione agli esamiSEMPLICENO01/07/20266581ACCOLTA
    15/06/20265789 Verifica precedenza Legge 104/92 ai fini della mobilità.ATTISI23/06/20266309RIGETTATA
    12/06/20265785Ricostruzione di carriera, riallineamento, corretto inquadramento stipendiale, differenze retributiveATTINO19/06/20266303ACCOLTA
    25/05/20264985Richiesta di rilascio copia contratto di lavoro a tempo determinatoATTINO26/05/20265010ACCOLTA
    13/09/20247628Accesso agli atti amministrativi concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno D.M. n. 205 del 26-10-2023SEMPLICESI30/09/20248381RIGETTATA
    05/08/20246892Richiesta atti riguardanti scrutiniSEMPLICENO04/09/20247291RIGETTATA
    13/02/20241219Accesso civico generalizzato sulla spesa in servizi e attivita’ di formazione in favore dei dipendenti coinvolti nell’attivita’ contrattualeGENERALIZZATONO28/02/20241801ACCOLTA

    Ultimo aggiornamento: 03/07/2026 06:34:15
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